DPCM 25/02/2020- Misure urgenti di contenimento del contagio del virus COVID-19

Si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale  il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 contenente le misure urgenti di contenimento del contagio del virus COVID-19, emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6 (disponibile in allegato unitamente alle principali ordinanze emanate dal Ministero della salute e dalla Regione Emilia Romagna).

Si riportano nel seguito i commi del DPCM riferiti, in particolare, alla scuola:

 Art. 1 
              Misure urgenti di contenimento del contagio 
   1. In  attuazione  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n.  6,  allo  scopo  di  contrastare  e  contenere  il
diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le  seguenti  ulteriori
misure di contenimento: 
   ...
    b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,
le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque  denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono
sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4,
del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine  al  diritto
di  recesso  del  viaggiatore  prima  dell'inizio  del  pacchetto  di
viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla  presente
lettera; 
    c) la riammissione nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per
assenze dovute  a  malattia  di  durata  superiore  a  cinque  giorni
avviene, fino alla data del 15 marzo 2020,  dietro  presentazione  di
certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; 
    d) i dirigenti scolastici delle scuole  nelle  quali  l'attivita'
didattica  sia  stata  sospesa  per  l'emergenza  sanitaria,  possono
attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e  per  la
durata della sospensione, modalita' di  didattica  a  distanza  avuto
anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con
disabilita'; 
    ...
 Art. 3 
                          Disposizioni finali 
   1. Sono confermate e restano in vigore, con l'integrazione  di  cui
all'art. 1, lettera a), le  disposizioni  contenute  nelle  ordinanze
adottate dal Ministro della salute d'intesa con  i  Presidenti  delle
Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte  e
Veneto il 23 febbraio 2020 nonché l'ordinanza adottata dal  Ministro
della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria  il  24
febbraio 2020. 
  2. Le disposizioni del presente decreto producono il  loro  effetto
dalla  data  odierna  e  sono  efficaci,  salve  diverse   previsioni
contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo 2020 compreso. Fatto
salvo  quanto  previsto  all'art.  2,  comma  2,  restano  ferme   le
previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  23
febbraio 2020. 

DPCM 25 febbraio 2020

 

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