Si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 contenente le misure urgenti di contenimento del contagio del virus COVID-19, emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6 (disponibile in allegato unitamente alle principali ordinanze emanate dal Ministero della salute e dalla Regione Emilia Romagna).
Si riportano nel seguito i commi del DPCM riferiti, in particolare, alla scuola:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio
1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori
misure di contenimento:
...
b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,
le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono
sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4,
del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto
di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di
viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente
lettera;
c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per
assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni
avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di
certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attivita'
didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono
attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la
durata della sospensione, modalita' di didattica a distanza avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilita';
...
Art. 3
Disposizioni finali
1. Sono confermate e restano in vigore, con l'integrazione di cui
all'art. 1, lettera a), le disposizioni contenute nelle ordinanze
adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle
Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e
Veneto il 23 febbraio 2020 nonché l'ordinanza adottata dal Ministro
della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24
febbraio 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto
dalla data odierna e sono efficaci, salve diverse previsioni
contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo 2020 compreso. Fatto
salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, restano ferme le
previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020.
DPCM 25 febbraio 2020