A partire dal giorno 11 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sussiste l’OBBLIGO per CHIUNQUE acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di possesso e di esibizione di certificazione verde COVID-19 – cosiddetto Green Pass.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309, di cui si invita a premunirsi.
La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.
Si ricorda che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata:
- dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
- a seguito di guarigione certificata dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
- a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).
Si confida nel senso di responsabilità e nella consueta collaborazione.