OBBLIGO PER CHIUNQUE ACCEDE ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE DI POSSESSO ED ESIBIZIONE CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS) – DL 122 DEL 10/09/2021

A partire dal giorno 11 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sussiste l’OBBLIGO per CHIUNQUE acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di possesso e di esibizione di certificazione verde COVID-19 – cosiddetto Green Pass.

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309, di cui si invita a premunirsi.

La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.

 

Si ricorda che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata:

  • dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
  • a seguito di guarigione certificata dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
  • a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).

Si confida nel senso di responsabilità e nella consueta collaborazione.

Circolare disposizioni GREEN PASS

Allegato: Decreto-legge-122-10-settembre-2021

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